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Decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”.
Art. 1. Ambito
di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti
turistici definiti all’art. 2, venduti
od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore
o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare
autorizzazione.
Art. 2. Pacchetti
turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di
cui all’art. 7, lettere i) e m), che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
Art. 3. Organizzatore
di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l’organizzatore di viaggio è:
a) colui che, in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 2 e si obbliga
in nome proprio e verso
corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente
o tramite un venditore.
Art. 6.
Forma del contratto di vendita
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.
Art. 7. Elementi
del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile
non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di
cui all’art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità
all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche,
la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante,
i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento
del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti
tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della
prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle
modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 12.
Art. 8. Informazione
del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili
ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di
passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio,
nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili
dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile
in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione
a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento
del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente
alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.
Art.10. Cessione
del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del
servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per
iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro
giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti
dell’organizzatore o del
venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Art.11. Revisione
del prezzo
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente
prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità
di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore
al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma
2, l’acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza.
Art.12. Modifiche
delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto
a quanto previsto nell’art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o
al venditore entro due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore,
oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo
il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore
non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette
a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno
al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce
la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 13. Diritti
del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa
del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione,
la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere
risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in
forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per
la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni
caso l’eccesso di prenotazioni.
Art. 14. Mancato
o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e
il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore,
salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 15. Responsabilità
per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento è risarcibile
nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la
materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione Europea, ed, in particolare,
nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio
1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo
1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970
(C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per
ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore,
così come recepite nell’ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per
le quali si applica l’art. 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori
a quelli di cui al comma 1.
Art. 17. Esonero
di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità
di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia
a questo ultimo imputabile.
Art. 18. Diritto
di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore,
sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso
i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga.
Art. 19. Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
Art. 20. Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione
per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento
dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
Art. 21. Fondo di garanzia
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo –
un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza
o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso
del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5%
dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all’art. 20 che è versata all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro,
al fondo di cui al comma 1
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti
dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai
sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e
di funzionamento del fondo.
IMPORTANTE
- MODALITÀ DI PAGAMENTO
All' atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto
pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della data di partenza. Per prenotazionisuccessive
alle date sopra indicate l'intero ammontare dovrà essere versato
al momento della prenotazione.
PENALI DI
ANNULLAMENTO
In caso di recesso dal contratto di viaggio il viaggiatore è comunque
sempre tenuto al pagamento delle spese di iscrizione. Inoltre per
casi diversi da quelli previsti dal comma n°6 delle Condizioni Generali
di Costratto il viaggiatore è tenuto a versare qualche corrispettivo
per il recesso le somme qui di seguito riportate (eccetto l’Alaska):
• 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni lavorativi
prima della partenza
• 30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima
della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Alaska penali di annullamento
• fino a 90 giorni prima della partenza: nessuna penale
• da 89 a 61 giorni prima della partenza: €250 di penale per persona
• da 60 giorni fino al giorno della partenza: 100% di penale
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL' ART.16 DELLA L.269/98
La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all'estero.
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